Come adeguarsi al GDPR: il nostro sito web conforme al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
Si avvicina l'entrata in vigore del General Data Protection Regulation , il fatidico GDPR. Le aziende ora stanno correndo..al solito. Ma quelle che sono in ritardo nell'adeguamento sono ancora tante.
Come adeguare i siti al GDPR
Lo sapevate che l'art. 42 della legge 7 luglio 2009, n. 88 che modifica il testo dell'art 2250 del codice civile , impone alle società di capitali di indicare tutte le informazioni legali nei propri atti, nella corrispondenza, e nello spazio elettronico collegato alla rete telematica ad accesso pubblico (leggi sito web) sul quale si effettua attività di comunicazione aziendale e negli altri luoghi virtuali di comunicazione quali email e profili social?
Quindi a Società per azioni, Società a responsabilità limitata e Società in accomandita per azioni sono state date ulteriori indicazioni per indicare obbligatoriamente nel proprio sito web i seguenti dati:
- Denominazione sociale
- Indirizzo completo della sede legale (via, civico, cap, paese, provincia)
- Codice fiscale e partita IVA
- Registro imprese dove la società è iscritta e relativo numero Repertorio economico amministrativo (Rea)
- Importo del capitale sociale, con indicazione esatta della parte versata
- Eventuale stato di liquidazione in seguito a scioglimento
- Eventuale stato di società con unico socio (Spa e Srl unipersonali)
Va indicata inoltre la società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta
Ma davvero dobbiamo preoccuparci solo del GDPR?
Abbiamo deciso di approfondire una tematica molto trascurata ovvero gli obblighi già previsti dalla legislazione italiana per i siti web aziendali. Ecco quindi la lista dei vincoli in capo alle imprese che hanno un sito web aziendale:
Partiamo dalla legge 633/72 (art. 35, comma 1) che impone che tutti i possessori di partita IVA devono indicare quest'ultima nella home page del sito internet aziendale.
L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attivita' e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
Qui ci siamo..la stragrande maggioranza dei siti che visitiamo ha già assolto a quest'obbligo.